|
Il Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2007 ha approvato il decreto legislativo recante attuazione delle Direttive 2005/60 e 2006/70, per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (co-proponente il Ministro dell’economia e delle finanze)
Il Decreto Legislativo contiente modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e in particolare l'estensione della responsabilità dell’ente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
L'
articolo 63, comma 3, del testo approvato stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/01 ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, allargando per tale via la lista dei reati presupposto. Conseguentemente costituirà reato presupposto il riciclaggio (e il reimpiego) in quanto tale e non soltanto quello avente il carattere della transnazionalità ai sensi di quest’ultima normativa attualmente in vigore. L'articolo 64 va ad abrogare le corrispondenti previsioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.
L'articolo 52 stabilisce anche per l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 gli obblighi di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel decreto e di comunicare agli organi e alle autorità competenti le infrazioni alle disposizioni adottate. Tale novità legislativa impone per la prima volta obblighi di comunicazione diretti all'Organismo di Vigilanza e pone pertanto alcuni dubbi di natura interpretativa circa la cosiddetta posizione di garanzia dell'Organismo stesso, finora dibattuta in dottrina in senso negativo.
(omissis)
Art. 52 (Organi di controllo)
1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute. 2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1: a. comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2; b. comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia; c. comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12 e 13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia; d. comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.
(omissis)
Art. 63 (Modifiche a disposizioni normative vigenti)
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 7, sesto comma, sono apportate le seguenti modificazioni: a. dopo le parole: "l'esistenza dei rapporti" sono inserite le seguenti: "e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo"; b. dopo le parole: "dati anagrafici dei titolari" sono inserite le seguenti: "e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi". 2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 7, undicesimo comma, quarto periodo, le parole "sia in fase di indagini preliminari" sono sostituite dalle seguenti "sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale". 3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies è inserito il seguente articolo: "Art. 25-octies. (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.". 4. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente articolo: "Art. 648-quater. (Confisca). Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articolo 648-bis e 648-ter, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.". 5. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605". 6. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo le parole: "dalla Commissione nazionale per le società e la borsa" sono inserite le seguenti: ", dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo".
Art. 64 (Norme abrogate)
Sono abrogati: a) il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15, nonché gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione; b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374; c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione; e) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. g) il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006 n. 296; h) gli articoli 8, 9, 10, commi 2 e 3, e l'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
(omissis)
|