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D. Lgs. 231 e criminalità organizzata

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In primo piano - La normativa

Il 2 luglio il Senato ha approvato in via definitiva il ddl 733-B “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” che introduce una novità da tempo attesa in materia di responsabilità amministrativa dell’ente, prevedendo l’estensione di tale responsabilità anche agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato e privi del requisito della transnazionalità.

 

Si ricorda che la commissione di alcuni reati di criminalità organizzata nell’interesse o vantaggio dell’ente comportava già una forma di corresponsabilità tra persona fisica e persona giuridica, qualora il reato fosse stato commesso in più di uno Stato o in un solo Stato, ma con parte della condotta (ideazione preparazione direzione o controllo) realizzata altrove, con l’implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati o i cui effetti sostanziali si verificassero in un altro Stato (artt. 3 e 10 L. n. 146/2006  - "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”).

Il nuovo art. 24-ter D.lgs. n. 231 del 2001 prevede invece sanzioni pecuniarie e interdittive per l’ente che commette uno degli illeciti dipendenti dai reati di criminalità organizzata (“Associazione per delinquere” - art. 416 c.p., “Associazione di tipo mafioso” - art. 416-bis c.p., “Scambio elettorale politico mafioso” - art. 416-ter c.p., “Sequestro di persona a scopo di estorsione” - art. 630 c.p., delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p., “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” - art. 74 D.lgs. n. 309 del 1990, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto d’armi da guerra e di esplosivi - rif. art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.) senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della condotta.

Il testo provvisorio appena approvato è disponibile nella sezione documenti >> del nostro sito.

(omissis)

Art. 2

(omissis)

29. Dopo l’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e` inserito il seguente:
«Art. 24-ter. - (Delitti di criminalita` organizzata).
– 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche` ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l’ente o una sua unita` organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivita` ai sensi dell’articolo 16, comma 3».)

 

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