D. Lgs. 231 e criminalità organizzata |
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| In primo piano - La normativa | |||
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Il 2 luglio il Senato ha approvato in via definitiva il ddl 733-B “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” che introduce una novità da tempo attesa in materia di responsabilità amministrativa dell’ente, prevedendo l’estensione di tale responsabilità anche agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato e privi del requisito della transnazionalità.
Si ricorda che la commissione di alcuni reati di criminalità organizzata nell’interesse o vantaggio dell’ente comportava già una forma di corresponsabilità tra persona fisica e persona giuridica, qualora il reato fosse stato commesso in più di uno Stato o in un solo Stato, ma con parte della condotta (ideazione preparazione direzione o controllo) realizzata altrove, con l’implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati o i cui effetti sostanziali si verificassero in un altro Stato (artt. 3 e 10 L. n. 146/2006 - "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”). Il nuovo art. 24-ter D.lgs. n. 231 del 2001 prevede invece sanzioni pecuniarie e interdittive per l’ente che commette uno degli illeciti dipendenti dai reati di criminalità organizzata (“Associazione per delinquere” - art. 416 c.p., “Associazione di tipo mafioso” - art. 416-bis c.p., “Scambio elettorale politico mafioso” - art. 416-ter c.p., “Sequestro di persona a scopo di estorsione” - art. 630 c.p., delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p., “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” - art. 74 D.lgs. n. 309 del 1990, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto d’armi da guerra e di esplosivi - rif. art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.) senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della condotta.
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