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Il 15 agosto 2009 entra in vigore la Legge 23 luglio 2009 n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, supplemento ordinario).
L' art. 15 comma 7 ha previsto l’inserimento di ulteriori fattispecie di reato come presupposto della responsabilità amministrativa degli enti disciplinata dal D.lgs. n. 231 del 2001.
. Le fattispecie contro la fede pubblica, l’industria e il commercio
A seguito della novella, l’art. 25-bis del sopra menzionato decreto contempla ora due nuove fattispecie inerenti i reati contro la fede pubblica, che si aggiungono a quelli in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo: - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
Le fattispecie delittuose sono state modificate ad opera della stessa legge rispetto alla precedente versione contenuta nel codice penale e, qualora vengano realizzate nell’interesse o a vantaggio dell’ente, comportano l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Sono state introdotte anche due nuove norme: artt. 25-bis 1 - Delitti contro l'industria e il commercio - e 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore. L’art. 25-bis 1 prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote per i reati di : - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
La stessa norma stabilisce l’applicazione della sanzione pecuniaria fino ad ottocento quote e delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 del decreto per la commissione di illeciti amministrativi dipendenti dai reati di: - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
Per quanto riguarda le fattispecie di falso (artt. 473 e 474 c.p.), le norme tendono a tutelare la pubblica fede e l’affidamento dei consumatori nella genuinità dei marchi, mentre, in riferimento ai delitti contro l’industria e il commercio, il bene giuridico protetto è il sistema economico nazionale sia sotto il profilo strumentale del libero esercizio delle attività produttive (es. artt. 513 e 513-bis c.p.) sia sotto quello dell’onestà e della correttezza degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti (es. artt. 516 e 517 c.p.). Si tratta di condotte volte alla contraffazione o alterazione di prodotti industriali e alla successiva commercializzazione e distribuzione in senso lato dei prodotti contraffatti. Sebbene alcune disposizioni siano finalizzate prevalentemente a contrastare comportamenti tipici delle organizzazioni criminali, che controllano o svolgono attività produttive, industriali e commerciali – pertanto non coinvolte nelle azioni di compliance al sistema 231 -, l’impatto del nuovo impianto normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti assume un rilievo apprezzabile, in termini di rischio, rispetto a quei produttori di beni che segmentano il processo produttivo attraverso la delocalizzazione delle varie fasi in aree geografiche lontane, oppure ai produttori e operatori commerciali che, attratti dai bassi costi della merce contraffatta, si prestano a produrla o a venderla parallelamente ai prodotti originali. I settori merceologici coinvolti dall’intervento normativo sono i più disparati: dall’abbigliamento agli accessori, dai prodotti di lusso ai prodotti alimentari, cosmetici e farmaceutici. . I delitti in materia di violazione del diritto d’autore Il catalogo dei reati–presupposto è stato ampliato anche attraverso l’introduzione dell’art. 25-novies che estende la responsabilità amministrativa dell’ente alle fattispecie sanzionate dagli artt. 171 commi 1 lett. a-bis) e 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di condanna per tali delitti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Tali disposizioni tutelano sia il diritto patrimoniale d’autore, inteso come diritto allo sfruttamento esclusivo a fini commerciali dell’opera d’ingegno sia, seppur marginalmente, il diritto morale dell’autore a preservare la paternità dell’opera, nonché tutti i diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore stesso.
Le fattispecie cui l’art. 25-novies rinvia sono state descritte dal legislatore in maniera analitica al fine di adeguare perennemente l’apparato normativo alla rapida evoluzione tecnologica. In tal modo, è stata apprestata una forma di tutela diffusa da condotte illecite che riguardano tanto la messa a disposizione del pubblico, attraverso rete telematica, di opere d’ingegno protette o la duplicazione e commercializzazione di software e banche dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE, quanto la diffusione abusiva di opere destinate al circuito televisivo e cinematografico o di servizi criptati per la decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.
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