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In primo piano -
La normativa
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L’art. 4 l. 3 agosto 2009 n. 116 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione – adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 – prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote nei confronti dell’ente per la realizzazione dell’illecito amministrativo dipendente dal reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” di cui all’art. 377-bis c.p.
Il reato in commento costituiva già un presupposto per la responsabilità della persona giuridica, qualora avesse presentato il requisito della transnazionalità di cui agli artt. 3 e 10 della l. n. 146 del 2006; con la presente legge, invece, tale fattispecie delittuosa rileva ai fini della responsabilità dell’ente indipendentemente dalla realizzazione della condotta in più di uno Stato o con l’implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati.
Si segnala, infine, che a causa di un refuso – determinato magari dal rapido avvicendamento delle ultime novità legislative in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – l’art. 4 della l. n. 116 del 2009 introduce nel D.lgs. n. 231 del 2001 l’art. 25-novies, norma, quest’ultima, già inserita nel Decreto dalla l. n. 99 del 2009 e dedicata alla repressione delle violazioni del diritto d’autore.
LEGGE 3 agosto 2009, n. 116 Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonche' norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.
(omissis)
Art. 4.
Introduzione dell'articolo 25-novies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: «Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».
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