Il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 giugno ed entrato in vigore lo scorso 4 luglio - ha modificato in maniera sostanziale il D. Lgs. 231/2007 introducendo diverse innovazioni in materia di antiriciclaggio.
A norma dell’art. 9 del Decreto, il 31 marzo 2018 scade il periodo transitorio in cui continuano ad applicarsi le disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza di settore ai sensi di norme abrogate o sostituite con l’attuazione della quarta direttiva 2015/849/UE.
Forti dubbi interpretativi sono sorti tra i destinatari della norma, in considerazione del fatto che la disciplina transitoria non specifica come risolvere eventuali contrasti tra le disposizioni attuative che continuano ad applicarsi e le nuove norme di legge entrate in vigore.
Su tali presupposti, lo scorso 9 febbraio Banca d’Italia ha pubblicato una “Comunicazione in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari”, con la quale ha fornito, nei limiti delle competenze ad essa assegnate, indicazioni sulle modalità con le quali dovranno essere adempiuti gli obblighi antiriciclaggio previsti dal D. Lgs. 231/2007, come modificato dal Decreto ed i criteri ai quali la medesima si atterrà nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza. Tali indicazioni sono applicabili fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative di Banca d’Italia.
Infatti, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della nuova norma, le Autorità di Vigilanza di settore sono chiamate ad adottare le disposizioni attuative che riguardano l’individuazione dei requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti rispettivamente vigilati dovranno adottare specifici presidi di controllo e procedure per valutare e gestire il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché per introdurre una funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile.
Il D. Lgs. 231/2007, così modificato, prevede sempre l’obbligatorietà dell'attività formativa, laddove l'articolo 16 al comma 3 cita "I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare."
A fronte delle tante novità introdotte e della sempre maggiore attenzione posta da Banca d’Italia e UIF verso i controlli in materia di Antiriciclaggio presso Banche, Intermediari Finanziari e Assicurativi, e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi, risulta fondamentale implementare processi formativi adeguati per l’aggiornamento alla IV Direttiva UE, per consentire di adeguare le proprie competenze sugli obblighi e sugli adempimenti previsti dalle nuove disposizioni.
Obiettivi
Il corso ha come obiettivo quello di fornire una panoramica completa sulla nuova normativa antiriciclaggio, offrendo gli strumenti e le conoscenze per affrontare gli impatti sull'operatività.
Al superamento della verifica finale verrà rilasciato un attestato elettronico di partecipazione al corso.
Destinatari
Il corso è rivolto a figure di Banche e di Intermediari finanziari o ad altri ruoli direttamente o indirettamente interessati dalla IV Direttiva UE.
Durata
Sessione formativa in aula da 180 minuti, più verifica finale.
Programma
Luogo e data
Luogo e data di erogazione della sessione formativa saranno concordati in base alle esigenze espresse.
Formatore
Il ruolo di Formatore in aula verrà svolto da risorse professionali altamente qualificate, che saranno utilizzate in considerazione della specifica formazione di natura giuridica e, in particolare, consulenti certificati AML.